Antichi documenti sull'Ordine Trinitario

 

Dalle stampe di Crispino Puccinelli (con lic. de’ Sup) in Roma MDCCCXXI

Sfogliando antichi documenti, tra i quali: “Statuti della ven. Archiconfraternita della santissima Trinità de’ pellegrini, e convalescenti di Roma, accresciuti e riformati”

 

Copertina

Storia della fondazione e de' progressi dell'archiconfraternita della Santissima Trinità in Roma

L’anno MDXL. alcuni pii Secolari, fra’ quali san Filippo Neri, cominciarono a ragunarsi nella Chiesa di San Girolamo della Carità, ove sotto la direzione del loro Padre spirituale Persiano Rosa, Sacerdote di santa vita, frequentavano i santissimi Sacramenti, ascoltavano la divina parola, attendevano all’orazione, facevano spirituali conferenze, e raccoglievano ancora fra loro limosine per sovvenire i poveri.

Ora avvenne, che il Giovedì 16. Agosto dell’anno MDXLVIII. essendo intervenute ai mentovati esercizj, oltre il consueto numero, molte altre persone divote, eccitate queste dal buon esempio de’ primi, mostrarono gran desiderio di unirsi con essi. Questi allora, e specialmente san Filippo Neri il più zelante di tutti, considerando qual gloria ne sarebbe ridondata a Dio, e qual vantaggio al prossimo, se si fosse formata una stabile, e ben regolata Compagnia, affinché le persone tutte ad essa ascritte avessero potuto con più ordine attendere a detti esercizj spirituali, ed alle opere di carità, massime verso i poveri Fratelli, a favore dei quali già si erano incominciate a raccorre limosine per sovvenirgli nello loro necessità, giudicò opportuno di proporre l’idea al lodato Padre Persiano Rosa Sacerdote dell’indicata Chiesa di san Girolamo della Carità, che era suo Confessore, e senza il consiglio del quale il nostro santo Fondatore nulla faceva.

Un progetto così buono, e caritatevole piacque ben molto al lodato Padre; e poiché era egli il Direttore spirituale di tutta quella divota adunanza, fu il primo a far la proposta di un sì salutevole stabilimento. Se bene per altro venisse da tutti approvato, ed applaudito; ciò non ostante ne fu differita ad altri dieci giorni la risoluzione, per esaminare con più maturo consiglio l’affare, e per implorare nel tempo stesso da Dio que’ lumi, e quelle grazie, che sono specialmente necessarie per intraprendere, e perfezionare opere di tal natura.

 

Dopo il tempo prefisso, e propriamente l’ultima Domenica del mese di Agosto si adunarono di bel nuovo tutti nella stessa Chiesa di san Girolamo; ed avendo quivi lo stesso Padre Persiano Rosa proposta nuovamente l’istituzione della detta Confraternita, tutti di comun consenso l’approvarono, e quindi risolvettero, che di essi, e di altri, che fossero della stessa disposizione, si formasse senza indugio una Compagnia di Fratelli, e di Sorelle con proponimento costante di frequentare i Ssmi Sacramenti della Confessione, e Comunione, di attendere all’orazione, di fare delle conferenze spirituali, e di provvedere a’ bisogni de’ poveri, e specialmente de’ loro Fratelli, e Sorelle.

Fatto ciò, a fine di esplorarne anche il divin volere, che si manifesta per mezzo de’ legittimi Superiori, si presentarono essi alla felice memoria di Monsignor Filippo Archinto Milanese Vescovo di Saluzzo, e Vicario allora di Roma, gli esposero il loro santo proposito, e la presa risoluzione, e lo supplicarono ad approvare tutto con la sua autorità. Condiscese ben egli di buon grado alle loro richieste, e dopo aver con paterna amorevolezza lodati, ed esortati altresì a perseverare nella fatta deliberazione, eresse il loro Istituto in Confraternia sotto l’invocazione della Ssma Trinità del sussidio, giacché il fine, e lo scopo dei Fratelli si era di soccorrere, per quanto potevano, i poveri, e bisognosi; e nel tempo stesso ne dette loro Bolla, o Patente a norma delle facoltà ricevute dal Sommo Pontefice.

E questo si fu il principio, questa la fondazione della Ven. Confraternita della Ssma Trinità avvenuta l’anno MDXLVIII., mentre che il Sommo Pontefice Paolo III. contava l’anno quattordicesimo del suo pontificato. Si formarono quindi i primi Statuti, che furono stampati l’anno MDLIV. sotto il Pontificato di Giulio III., e ristampati di poi l’anno MDLXXVIII. mentre sedeva su la Cattedra Romana Gregorio XIII.

Poco più avanti nel documento si può leggere come avvenne la scelta della divisa della Confraternita della Santissima Trinità, ad opera del suo santo Fondatore:

E poiché il comun nemico suole d’ordinario con aspra guerra assalire gli uomini, allor che egli vede accesi di un santo amore nel servire la divina Maestà, fa d’uopo usare ogni diligenza per conoscere tutte le sue arti, ed armarsi di tutto il coraggio, per non lasciarsi rattiepidire, e desistere dal bene intrapreso, e quindi meritarsi la sentenza del Principe degli Apostoli: “Melius erat illis non cognoscere viam justitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo, quo illis traditum est, sancto mandato” era pur meglio per quelli di non conoscere la via della giustizia, che dopo averla conosciuta rivolgersi indietro da quel santo comandamento, che era stato lor dato.

Ora per questo appunto il nostro santo Fondatore temendo, che nell’atto stesso dell’umiliazione il Demonio non tentasse i nuovi Fratelli, e gli provocasse vana gloria, volle ben egli, che per armarsi, per quanto potessero, contro sì perigliose insidie, ed in segno ancora di penitenza, si vestissero tutti di un sacco di tela, a cui per cuoprirsi il viso, almeno nei luoghi pubblici, fu aggiunto un cappuccio. Il colore poi di tale sacco fu stabilito, che dovesse essere rosso, sì per dinotare l’ardore della carità, onde debbe essere acceso il cuore de’ Fratelli della Compagnia nell’esercitarla verso il prossimo, e specialmente in quelle opere, che appartengono al loro Istituto, sì anche per dimostrare l’animo, che i detti Fratelli debbono avere, di esser pronti a spargere anche il loro sangue, e dar la vita per la confessione della vera fede di Gesù Cristo.

Si cinsero finalmente i reni con un cordone in contrassegno della continenza, che debbe usarsi secondo il precetto Evangelico: “Sint lumbi vestri praecincti,”

Le norme, le raccomandazioni e le disposizioni che si dipanano per i numerosi capitoli che costituiscono la struttura degli Statuti della Ven. Archiconfraternita della Santissima Trinità hanno il loro suggello nel capitolo XIV della Dichiarazione Generale, che segue:

I - In più luoghi di questi Statuti sono ingiunte a’ Fratelli, e alle Sorelle della nostra Archiconfraternita alcune orazioni, varie opere di pietà, ed altri servigj da prestarsi a’ Pellegrini, e Convalescenti, ed allo stesso Luogo pio. Ora per togliere qualunque dubbio, o scrupolo, che potesse nascere su questo, dichiariamo, che in vigore di tali Statuti non s’intende già, che alcun Fratello, o Sorella, o alcuna Compagnia aggregata sia astretta all’osservanza di essi, di modo che non osservandoli, fuori dal caso di dispregio, si commetta peccato mortale, o almen veniale; ma soltanto che vengano da noi proposti come per consiglio, e a forma di fraterna esortazione per procurar vie meglio la propria, e l’altrui santificazione, non che l’acquisto delle Indulgenze per chi esercita dette opere di pietà. Stimiamo per altro, che debba essere di un forte vincolo, e stimolo per ciascun Fratello, e Sorella l’amore, che ciascuno dee avere verso il nostro Signor Gesù Cristo, in onore del quale dee procurare di far tutto ciò, che può, ben sapendo, che le opere buone, e quelle specialmente di misericordia fatte in grazia, e per amor suo, valgono moltissimo per assicurare la propria salute, e poter giungere una volta alla patria celeste, ove piaccia alla Ssma Trinità di condurci a godere un’eterna gloria, e pace. Così sia.

II - Non può dirsi per altro lo stesso di que’ Fratelli, i quali ottengono quelle cariche, e quelli ufficj, a’ quali è annessa o la vigilanza sul buon trattamento del Pellegrini, e de’ Convalescenti, o l’ispezione su i Ministri del Luogo pio, affinché venga da essi servito con attenzione, e fedeltà, o la cura di difendere gli interessi dello stesso Luogo pio, e per far sì, che i suoi beni, e le sue rendite sieno amministrate, ed impiegate, come richiede il dovere e secondo la mente de’ suoi Benefattori. Imperciocchè essi nell’accettare tali cariche, ne assumano nel tempo stesso gli obblighi e le cure: che però se mai per loro noncuranza, e per trascuraggine o per altro colpevol motivo, i Pellegrini, e Convalescenti vengono defraudati del giusto trattamento, e molto più ancora se lo stesso Luogo pio ne riceve svantaggio, e danno, non solo si rendono essi rei innanzi a Dio di colpa veniale, ed anche mortale secondo le circostanze, ma anche a norma di una giusta, e sana morale sono tenuti a risarcire il danno, che a cagion loro ne ha sofferto il Luogo pio. il che sia detto a solo fine di nulla omettere in questi nostri Statuti, e non giammai per offendere alcuno de’ nostri Uffiziali i quali ben sappiamo, e veggiamo tutti intenti, e premurosi ad adempiere le loro cariche, e procurare per ogni parte il decoro, e li vantaggi del nostro Luogo pio.